Sez. L, Sentenza n. 36 del 05/01/1984 (Rv. 432287 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTE ISTRUTTORIE PRESENTATE IN TALE SEDE - PRONUNCIA DI UN'ORDINANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DISCUSSIONE ORALE LIMITATA A TALI RICHIESTE E NON ESTESA ALLA TRATTAZIONE DEL MERITO - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTE ISTRUTTORIE PRESENTATE IN TALE SEDE - PRONUNCIA DI UN'ORDINANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI - DISCUSSIONE ORALE LIMITATA A TALI RICHIESTE E NON ESTESA ALLA TRATTAZIONE DEL MERITO - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel nuovo rito del lavoro, il giudice, nell'udienza di discussione (art. 437 cod. proc. civ.), ha l'Obbligo di pronunciare ordinanza solo se ritiene di dover accogliere una delle richieste istruttorie rivoltegli, con la conseguenza che, ove il difensore della parte che abbia formulato anche richieste istruttorie limiti la discussione orale a tali richieste senza estenderla alla trattazione del merito della controversia, detto giudice, ove ritenga di dovere respingere quelle richieste, deve pronunciare sentenza (spiegando in essa i motivi della reiezione), senza essere tenuto a provvedere con ordinanza da comunicare alle parti e successivamente a sentire i difensori prima di pronunciare sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)