diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 29/10/1998 (Rv. 520218 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" - Modifica dell'art. 1938 e 1956 cod. civ. con effetto dalla legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Disparità di trattamento tra le fideiussioni stipulate prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Violazione del principio di uguaglianza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520218-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sent. n. 204 del 1997 - dell'art. 10, comma primo della legge 17 febbraio 1992 n. 154, che ha sostituito l'art. 1938 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.. L'innovazione legislativa che stabilisce la nullità delle fideiussioni per le obbligazioni future senza limitazioni di importo, non incide sulla garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limite. La diversità di disciplina fra fideiussioni prestate prima e dopo dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 non configura una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia la diversa qualificazione degli atti nel tempo da parte del legislatore, il quale nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto non ha travolto gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)