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Sez. 1, Sentenza n. 6433 del 09/06/1993 (Rv. 482733 - 01)

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio | Opere di urbanizzazione - Realizzazione diretta e cessione al Comune dell'area relativa - Concessionario - Obbligo - Assunzione a scomputo degli oneri monetari di cui agli artt. 3 e 5 legge n. 10 del 1977 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482733-01

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - Contributo per il rilascio

Con riguardo al principio dell'onerosità della concessione edilizia, di cui agli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che prevedono la monetizzazione sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di produzione, è del tutto ammissibile e valido l'accordo con il quale il concessionario si obblighi nei confronti del comune, a scomputo totale o parziale dei detti oneri monetari, a provvedere direttamente, oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione - secondo la formula prevista nell'art. 11 della legge cit. - anche alla concessione al comune delle aree interessate da tali opere, atteso che la suddetta formula non esclude la legittimità di accordi solutori di diverso contenuto.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)