Protezione delle bellezze naturali
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 2
1. Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.
2. La compilazione di detti elenchi e' affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
3. La Commissione e' presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed e' composta:
1) del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;
2) del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegalo.
4. Fanno parte di diritto della Commissione:
1) i podesta' dei Comuni interessati;
2) i rappresentanti delle categorie interessate.
5. Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e localita' oggetti della presente legge.
6. L'elenco delle localita', cosi' compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicali per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreche' nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.
Art. 3
1. Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga, di avere interesse, puo' far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Sovraintendenze.
2. Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.
Art. 4
1. L'elenco delle localita' di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene e' affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, e' contemporaneamente depositala presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facolta' di prendere visione.
3. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facolta' di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il consiglio di Stato.
4. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
Art. 5
1. Delle vaste localita' incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo e al fine di impedire che le aree di quelle localita' siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
2. Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, e' pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso e' depositato nella segreteria dei Comuni stessi affinche' chiunque ne possa prendere visione.
3. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facolta' di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.12
Art. 6
1. Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri l e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa. della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
2. Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
3. Contro la dichiarazione, cosi' notificata, e' ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.
Art. 7
1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle localita' non possono distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che e' protetto dalla presente legge.
2. Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. E' fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.
Art. 8
1. Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle localita' o dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta':
1) di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle localita' soggette alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente la sospensione degli iniziati lavori.
Art. 9
1. Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia dato comunicato all'interessato che la Commissione cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione del lavori iniziati.
2. Il provvedimento stesso e' considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione dell'interessato.
Art. 10
1. Per lavori su cose ne precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle localita', ne precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, e' data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
2. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.
Art. 11
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimita' delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.
Art. 12
1. L'approvazione del piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della premente legge, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 13
1. I provvedimenti da adottare al sensi della presente legge relativi al luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.
2. I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.
3. I provvedimenti di carattere generale interessanti le localita' riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per la cultura popolare.
4. Tutti i provvedimenti, infine che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.