Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 12/11/1974 (Rv. 372092 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - NORME RELATIVE AGLI INTERVALLI DI ISOLAMENTO - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - PREVIO ACCERTAMENTO DEL PERICOLO PER L'INTEGRITA DEGLI EDIFICI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - NORME RELATIVE AGLI INTERVALLI DI ISOLAMENTO - INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - RIDUZIONE IN PRISTINO - AMMISSIBILITA - PREVIO ACCERTAMENTO DEL PERICOLO PER L'INTEGRITA DEGLI EDIFICI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In materia di edilizia antisismica, le Disposizioni sugli intervalli di isolamento (al contrario di quelle che stabiliscono norme di tecnica delle costruzioni) sono integrative della disciplina del codice civile in tema di distanze e consentono, in caso di loro violazione, di chiedere la riduzione in pristino, ai sensi del coordinato disposto degli artt 872, comma secondo, e 873 cod civ, che assegna tale tutela ai soggetti lesi nella situazione giuridica di cui godono nell'ambito del rapporto di vicinato. La chiesta riduzione in pristino va disposta dal giudice, quando la distanza sia stata imposta in vista della preservazione dell'integrita della cosa, indipendentemente dall'accertamento se la violazione della distanza importi in concreto un pericolo per tale integrita. (V 1060'73, mass n 363517).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)