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Sez. 1, Sentenza n. 1181 del 10/03/1994 Cc. (dep. 26/04/1994) Rv. 197208 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Requisiti che la condotta dell'interessato deve presentare per la concessione del beneficio - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197208-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, l'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, tale da comportare una revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a scelte criminali non contingenti, specie in caso di adesione ad associazioni criminose di stampo mafioso, deve necessariamente trovare riscontro non in una semplice condotta carceraria nella norma atteso che tale osservanza delle regole carcerarie è preciso dovere di ogni detenuto, ma in un particolare impegno che, pur nelle diverse realtà carcerarie, segnali un distacco anche psicologico dal crimine, ed individui così la meritevolezza del beneficio nella prospettiva della rieducazione, fine del trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)