Sez. 2, Sentenza n. 2264 del 15/04/1982 (Rv. 420137 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE - FONDO AVVANTAGGIATO DA UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - VENDITA IN PARTI SEPARATE - SERVITÙ - PERSISTENZA A FAVORE DELLA SOLA PORZIONE CONTIGUA AL FONDO SERVENTE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO SU TALE PORZIONE A FAVORE DI QUELLA NON CONTIGUA PER L'ACCESSO ALL'ORIGINARIO FONDO SERVENTE - ESCLUSIONE.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE - FONDO AVVANTAGGIATO DA UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - VENDITA IN PARTI SEPARATE - SERVITÙ - PERSISTENZA A FAVORE DELLA SOLA PORZIONE CONTIGUA AL FONDO SERVENTE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO SU TALE PORZIONE A FAVORE DI QUELLA NON CONTIGUA PER L'ACCESSO ALL'ORIGINARIO FONDO SERVENTE - ESCLUSIONE.*
Quando a seguito di plurime vendite parziali il fondo a cui vantaggio sussiste una servitù di passaggio venga frazionato in porzioni separate in modo che una sola di esse sia contigua al fondo servente, non si costituisce, per effetto di tale frazionamento, un autonomo diritto di servitù a favore della porzione non contigua e a carico di quella contigua al fondo servente, in quanto il principio dell'indivisibilità della servitù sancito dall'art. 1071 cod. civ., riguarda il fondo servente e non quello dominante. Ne consegue che il proprietario della porzione non contigua al fondo servente non ha titolo per accedere a questo attraverso la porzione interposta tra quella di sua proprietà e il fondo servente medesimo. (V 631/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)