Sez. L, Sentenza n. 4657 del 17/10/1978 (Rv. 394329 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTRASTO DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 CON GLI ARTT 1 E 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTRASTO DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 CON GLI ARTT 1 E 3 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale della legge 11 agosto 1973 n 533 (sul nuovo rito delle controversie di lavoro e di previdenza) per il fatto che la stessa favorirebbe soltanto i crediti dei lavoratori subordinati e quelli "parasubordinati" - con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria prevista per i crediti di lavoro dallo art 429, comma 3, cod proc civ - in riferimento agli art 1 e 3 cost, in quanto non possono essere ritenute incostituzionali le Disposizioni legislative che, proprio in attuazione di precetti o direttive della Costituzione, introducono benefici a favore di una determinata categoria di persone, mentre il vizio di legittimita costituzionale riguarda, semmai, quelle Disposizioni che, nella identita delle situazioni, tali benefici neghino ad altra categoria. (V 4909/77, mass n 388512).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)