Sez. 6, Sentenza n. 123 del 03/12/1980 Ud. (dep. 07/01/1981) Rv. 147229 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - AZIONE REVOCATORIA DEL PM - CONDIZIONE PER L'AZIONE - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CHE, ANZICHE INIZIARE L'AZIONE PENALE NEI MODI ORDINARI, PROPONGA RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - AZIONE REVOCATORIA DEL PM - CONDIZIONE PER L'AZIONE - PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CHE, ANZICHE INIZIARE L'AZIONE PENALE NEI MODI ORDINARI, PROPONGA RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Se il decreto penale e stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il procuratore della Repubblica e tenuto ad iniziare l'Azione penale nei modi ordinari (cosiddetta Azione revocatoria): unica condizione per l'Esercizio dell'Azione e che non sia intervenuta una causa estintiva del reato, ed e quindi indifferente che il decreto penale sia divenuto esecutivo per mancata opposizione, per inammissibilita dell'opposizione, o per mancata comparizione dell'opponente all'udienza, e che vi siano stati, o meno, Atti di esecuzione. Qualora, anziche iniziare l'Azione penale nei modi ordinari, il procuratore della Repubblica proponga ricorso per Cassazione, il ricorso e inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)