Sez. 2, Sentenza n. 23 del 06/01/1982 (Rv. 417710 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - CENSURE ATTINENTI ALLE SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE O NON DAL GIUDICE "A QUO" - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SPESE GIUDIZIALI - CENSURE ATTINENTI ALLE SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE O NON DAL GIUDICE "A QUO" - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'ambito del regolamento di Competenza non sono ammissibili censure comunque attinenti alle spese giudiziali, sia che il giudice a quo abbia liquidato tali spese, sia che abbia omesso di pronunziarsi al riguardo, dovendo esse formare oggetto d'impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente dal regolamento di Competenza. (V 2138/78, mass n 391525; (V 1112/78, mass n 390478; (V 4207/74, mass n 372874; (V 3114/69, mass n 343067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)