Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 261 del 1982
Massime (1)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) e dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Corvisieri Silverio, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja
punto 1
punto 2
Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 198 del 18 novembre 1982;
che non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3 maggio 1976 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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