Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 03/02/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178609 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - REATO DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - ELEMENTO MATERIALE - INDIVIDUAZIONE - SEMPLICE POSSESSO DI ARMA GIOCATTOLO NON REGOLAMENTARE - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - VALORE DI MERO ELEMENTO PROBATORIO.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - REATO DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110 - ELEMENTO MATERIALE - INDIVIDUAZIONE - SEMPLICE POSSESSO DI ARMA GIOCATTOLO NON REGOLAMENTARE - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - VALORE DI MERO ELEMENTO PROBATORIO.*
L'elemento materiale del reato di cui al quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 consiste nella fabbricazione dell'arma giocattolo con l'impiego di tecniche e materiali che ne consentono la successiva trasformazione (attività del solo fabbricante), nella alterazione del giocattolo e nell'eliminazione del tappo rosso (attività di chiunque, ancorché non fabbricante), ma non già anche nella detenzione e nel porto dell'arma giocattolo non conforme alle Disposizioni. Ne deriva che il semplice possesso di un'arma giocattolo non regolamentare per fabbricazione illegale o per alterazioni successive non costituisce di per sè reato ed ha valore di mero elemento probatorio, per accertare se il possessore sia responsabile di azioni illegittime e cioè della fabbricazione stessa o dell'alterazione o dell'eliminazione del tappo rosso, oppure di ricettazione del bene da altri fabbricato o alterato, anche se con la semplice eliminazione del tappo rosso. (V mass n 176477, Sezioni Unite; (contra mass n 177112).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)