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Sez. 1, Sentenza n. 1329 del 25/11/1994 Ud. (dep. 10/02/1995) Rv. 200236 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale | Criterio distintivo rispetto all'omicidio volontario - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200236-01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio preterintenzionale

Nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo concorrono un dato positivo ed uno negativo: la volontà di offendere (con percosse o lesioni) e la mancanza dell'intenzione di uccidere; mentre invece l'elemento psicologico che connota l'omicidio volontario è proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima. Quando il complesso delle circostanze non evidenzia "ictu oculi" l'"animus necandi", per le difficoltà di riconoscere per via diretta il proposito dell'agente, sorreggono il ragionamento fatti certi che consentono di provare l'esistenza o meno di altri fatti (ignoti) attraverso un procedimento logico d'induzione. Fatti tesi ad individuare la volontà omicida sono precipuamente i mezzi usati, la direzione, l'intensità e la reiterazione dei colpi, la distanza dal bersaglio, la parte del corpo colpita, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscono l'azione cruenta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)