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Sez. L - , Ordinanza n. 35692 del 19/11/2021 (Rv. 663000 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Notificazione per il caso di irreperibilità relativa del destinatario senza invio della raccomandata informativa - Effettuazione in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Ritualità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663000-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)