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Sez. 5 - , Sentenza n. 12811 del 20/02/2019 Cc. (dep. 22/03/2019) Rv. 278053 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado ai soli effetti civili – Rinnovazione della prova dichiarativa decisiva – Obbligo – Fondamento – Appello non contenete espressa richiesta di rinnovazione istruttoria – Inammissibilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278053-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trovando piuttosto la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria, con la conseguenza che l'appello, che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non è per ciò solo inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)