diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14 del 13/01/1989 Cc. (dep. 03/07/1989) Rv. 181700 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSTO DA DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181700-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSTO DA DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il difensore di parte civile per impugnare deve essere munito di procura speciale a pena di inammissibilità perché l'art. 195 cod. proc. pen., che regola l'impugnazione della parte civile non richiama il principio di natura eccezionale e non estensibile contenuto nell'ultimo comma dell'art. 192 stesso codice che attribuisce al difensore che ha assistito l'imputato nel procedimento una autonoma legittimazione ad interporre gravame. (Conf mass n 174507, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)