Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del 15/06/2016 (Rv. 640285 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Riscossione con cartella di pagamento - Notificazione diretta da parte dell'esattore ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sopravvenienza dell'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Ininfluenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della l. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), è disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata a quest'ultima norma con l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, sicché la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell'esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)