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Sez. 2, Sentenza n. 2115 del 21/02/1992 (Rv. 475851 - 01)

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - In genere | Effetti dell'accoglimento - Annullamento del giudicato formatosi tra le parti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475851-01

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - In genere

Il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla né distrugge di regola il giudicato formatosi fra le parti soffre eccezione ove il rapporto accertato nei confronti dell'opponente risulti assolutamente incompatibile ed inconciliabile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)