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Sez. 2, Sentenza n. 1125 del 15/04/1959 (Rv. 881123 - 01)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA - NECESSITÀ. MANDATO - CONFLITTO DI INTERESSI - NOZIONE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - NULLITÀ PARZIALE - INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO. CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZANTE - CONFORMITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE.
Stato
decisa il 1959-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881123-01

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA - NECESSITÀ. MANDATO - CONFLITTO DI INTERESSI - NOZIONE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - NULLITÀ PARZIALE - INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO. CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZANTE - CONFORMITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE.

Ai fini della risoluzione del contratto non basta accertare il fatto obiettivo del mancato o intempestivo adempimento, ma occorre stabilire se esso sia imputabile all'obbligato quanto meno a titolo di colpa; onde, esulando tale estremo, la risoluzione non può essere dichiarata in danno dell'obbligato neppure se il termine per l'adempimento sia essenziale o il contratto contenga la clausola risolutiva espressa. Affinché sussista il conflitto d'interessi ipotizzato dall'art. 1394 cod. civ. quale causa di annullabilità del negozio concluso per mezzo di rappresentante, non è sufficiente che quest'ultimo e il rappresentato siano entrambi personalmente interessati rispetto al negozio, ma occorre altresì che, avuto riguardo al contenuto concreto di esso, gli interessi dell'uno e dell'altro siano attualmente o potenzialmente contrastanti ed incompatibili fra loro per modo che l'efficace tutela dell'interesse del rappresentato non si concili con quella dell'interesse proprio del rappresentante ed il profitto realizzato, in base al negozio, da alcuno dei due soggetti, si risolva o possa risolversi in un pregiudizio per l'altro; concorrendo siffatta situazione il negozio è annullabile su domanda del rappresentato. Per contro, esula la fattispecie, prevista dal predetto articolo sia nei casi in cui gli interessi dei due soggetti, benche distinti, siano concorrenti o convergenti, nel senso che il risultato perseguito attraverso il negozio sia tale da realizzare nel contempo ed in eguale misura il vantaggio di entrambi sia nell'ipotesi in cui, per l'autonomia o indipendenza dei rispettivi interessi, si debba escludere a priori che il profitto dell'uno si traduca in un danno attuale o potenziale per l'altro. Al fine di stabilire se, a norma dell'art. 1419 cod.civ. la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur la scindibilità del contenuto del contratto dev'essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Questa valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame da parte della Cassazione. L'indagine intesa a stabilire quale sia la portata di un provvedimento di volontaria giurisdizione e se un determinato contratto sia conforme a quello autorizzato con il provvedimento stesso, involge un giudizio di mero fatto che, se congruamente motivato non è soggetto a riesame nel giudizio di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)