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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26026 del 10/12/2014 (Rv. 633874 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Giudizio risarcitorio - Chiamata in causa operata dal convenuto - Reiezione in primo grado della domanda attorea - Appello - Proposizione solo nei confronti del convenuto e non anche del terzo chiamato - Accoglimento - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato - A carico dell'appellante - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633874-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Qualora l'attore, soccombente in un giudizio risarcitorio nel quale il convenuto abbia chiamato un terzo in causa quale effettivo responsabile del fatto dannoso, proponga appello solo nei confronti del convenuto e non anche del terzo, e la domanda prima reietta trovi accoglimento, è illegittima la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sopportate dal terzo, poiché, in tal caso, il chiamante risponde delle spese di lite del chiamato ove l'attore, totalmente vittorioso nei confronti del chiamante, non abbia rivolto alcuna domanda nei confronti del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)