Sez. 5 - , Ordinanza n. 40922 del 21/12/2021 (Rv. 663512 - 01)
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PROROGA - RECESSO DEL SOCIO | Società di persone - Successione di impresa individuale - Trasformazione societaria - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PROROGA - RECESSO DEL SOCIO
La successione di un'impresa individuale ad una società di persone non può assimilarsi alla trasformazione societaria, non sussistendo né la plurisoggettività del soggetto succeduto, né un patrimonio separato; ne consegue che il giudizio avverso un avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società di persone, è correttamente instaurato da parte dell'impresa individuale che è succeduta alla stessa anteriormente alla proposizione del ricorso di primo grado.
Cod. Civ. art. 2272 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2308, Cod. Civ. art. 2498, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)