Sez. U, Sentenza n. 5270 del 11/10/1979 (Rv. 401862 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento introdotto con la legge 13 luglio 1966 n 559, e confermato con il distacco della Zecca dal ministero del tesoro e la Costituzione di essa in Sezione autonoma dell'istituto medesimo (legge 20 aprile 1978, n 154), e un ente pubblico non economico, atteso che, fra le sue molteplici attivita, assumono prevalenza quelle rivolte al soddisfacimento di esigenze e finalita pubblicistiche nell'esclusivo interesse delle amministrazioni statali. Pertanto, i rapporti con i dipendenti di detto istituto, non risolti prima della citata riforma, integrano rapporti di pubblico impiego, e le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. (Conf 5863/78, mass n 395689; (Conf 1331/78, mass n 390694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)