Sez. U, Sentenza n. 1477 del 13/05/1968 (Rv. 333137 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - JUS AEDIFICANDI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE O VIZI DELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - JUS AEDIFICANDI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE O VIZI DELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALE - IRRILEVANZA.*
La facolta di edificare, pur inerendo al diritto di proprieta come una delle sue manifestazioni piu peculiari, non e liberamente esercitabile, perche l'ordinamento giuridico attribuisce, con specifiche Disposizioni dettate a protezione di interessi pubblici, all'autorita amministrativa il potere di escluderla, limitarla, assoggettarla alla osservanza di proprie prescrizioni. Lo ius aedificandi, pertanto, non puo essere considerato, nei confronti della pubblica amministrazione, come un diritto soggettivo, le cui condizioni di Esercizio siano determinabili dal giudice in base ad elementi obbiettivi rigidamente prestabiliti dalla legge, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al Sindacato del giudice ordinario. Una volta accertato che la posizione soggettiva, su cui hanno inciso gli Atti amministrativi impugnati, e di interesse legittimo, non ha alcuna Rilevanza, ai fini della giurisdizione, che la proposta impugnativa sia stata fondata su di una violazione di legge anziche su vizi attinenti alle valutazioni discrezionali. (V. 377-65).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)