Sez. 1, Sentenza n. 15246 del 12/07/2011 (Rv. 619016 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Contratto di affitto stipulato dal fallito - Azione di revoca proposta dal curatore - Competenza del tribunale fallimentare - Configurabilità .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
La domanda di revoca del contratto di affitto agrario ex art. 67 legge fall., proposta dal curatore del fallimento del concedente, appartiene alla competenza funzionale del tribunale fallimentare e non a quella della sezione specializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza (altrettanto funzionale) della detta sezione specializzata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)