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Sez. 1, Sentenza n. 22 del 11/01/1984 Cc. (dep. 14/02/1984) Rv. 162638 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162638-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE - RATIO.*

I provvedimenti di rigetto concernenti una eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza non sono impugnabili autonomamente, poiché le questioni di legittimità costituzionale non hanno nel giudizio vita autonoma, bensì svolgono una funzione strumentale rispetto alla decisione relativa all'oggetto del giudizio. Il principio vale anche quando le norme, di cui sia eccepita l'incostituzionalità, riguardano la libertà penale, stante il disposto dell'art. 111 cost..*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)