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Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011 (Rv. 620437 - 01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE | Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Distinzione tra attività espletate e valutazioni espresse - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620437-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)