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Sez. 3 - , Sentenza n. 4720 del 19/02/2019 (Rv. 652829 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO | Obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità - Estremi - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di produzione di consulenza tecnica di parte.
Stato
decisa il 2019-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652829-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO

Ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonei a dimostrare la falsità della sottoscrizione di una quietanza di integrale soddisfacimento di un credito risarcitorio il deposito di una consulenza tecnica di parte, la sottoscrizione, da parte della querelante, del verbale di udienza, la dichiarazione di disponibilità della stessa al saggio grafico, nonché la macroscopica inferiorità della somma riportata nella quietanza rispetto a quella oggetto della domanda risarcitoria e a quella indicata in una bozza di transazione sottoscritta dalla medesima querelante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)