Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021 (Rv. 660585 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto corrente - Domanda di ripetizione dell’indebito - Eccezione di pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d’ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)