Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 07/09/1970 (Rv. 346951 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONI - DELL'IMPOSTA - SUPPLEMENTO DI TASSA - NOZIONE - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 E N 112 DEL 1954 - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA NELLA MISURA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE TRIENNALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - PRESCRIZIONI - DELL'IMPOSTA - SUPPLEMENTO DI TASSA - NOZIONE - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 E N 112 DEL 1954 - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA NELLA MISURA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE TRIENNALE.*
L'art 136 della legge organica di registro, regolando il diritto alla percezione del supplemento di tassa, intende riferirsi non soltanto alle imposte suppletive vere e proprie, cioe a quelle applicabili sopra un atto o una denuncia per correggere errori ed omissioni in Sede di registrazione(ma anche a qualsiasi tassazione integrativa di quella principale, sia suppletiva che complementare, ossia a tutte le imposte che vengono richieste dopo la registrazione, come risulta anche dall'art 47, ultimo comma, della predetta legge, che qualifica come 'supplementò una tassa sicuramente di carattere complementare, considerata alla stregua dei criteri distintivi dettati dall'art 7 della stessa legge. Nell'ambito di applicazione dell'art 136 rientrava (prima della entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960, n 35, e 6 ottobre 1962, n 1493) anche il diritto della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949, n 408, e 15 aprile 1954, n 112 con la conseguenza che l'Azione della finanza diretta al recupero dell'imposta si prescriveva nel termine di tre anni decorrente dal momento, successivo alla registrazione, in cui il diritto al supplemento di tassa poteva essere fatto valere dall'amministrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Legge 16/04/1954 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)