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Sez. L, Sentenza n. 3053 del 20/06/1978 (Rv. 392495 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 9, COMMA PRIMO N 2 DEL RDL N 636 DEL 1939 - PERSISTENZA ANCHE IN PRESENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA RILEVANZA DELL'AGGRAVAMENTO E DELLE INFERMITA SOPRAVVENUTE IN CORSO DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392495-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 9, COMMA PRIMO N 2 DEL RDL N 636 DEL 1939 - PERSISTENZA ANCHE IN PRESENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA RILEVANZA DELL'AGGRAVAMENTO E DELLE INFERMITA SOPRAVVENUTE IN CORSO DI CAUSA.*

La nuova disciplina delle pensioni di invalidita, che consente al giudice di tener conto dell'aggravamento della malattia denunciata e delle infermita sopravvenute anche nel corso del procedimento giudiziario, nulla ha innovato circa il requisito contributivo, il quale continua ad essere disciplinato dall'art 9, comma primo, n 2, del RDL 14 aprile 1939, n 636 (nel testo modificato dall'art 2 della legge 4 aprile 1952, n 218), secondo cui il requisito di un anno di contribuzione deve sussistere, al momento della domanda, nel quinquennio precedente la domanda di pensione. (Conf 3946/75, mass n 378218).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)