Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15333 del 17/07/2020 (Rv. 658367 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Ricorso per cassazione - Contenuto - Violazione art. 366 c.p.c. - Responsabilità processuale aggravata - Sussistenza - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
Sussiste la responsabilità aggravata del ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., per la redazione da parte del suo difensore di un ricorso per cassazione contenente motivi del tutto generici ed indeterminati, in violazione dell'art. 366 c.p.c., rispondendo il cliente delle condotte del proprio avvocato, ex art. 2049 c.c., ove questi agisca senza la diligenza esigibile in relazione ad una prestazione professionale particolarmente qualificata, quale è quella dell'avvocato cassazionista. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione, che si limitava a ripetere l'atto di citazione in appello, a sua volta riproducente la comparsa conclusionale del primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)