Sez. 2, Sentenza n. 1306 del 03/02/1995 (Rv. 490270 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Clausole di divisione consensuale stipulata solo tra alcuni comproprietari mediante scambio delle rispettive quote di proprietà sui singoli beni in comunione - Domanda di una parte diretta a far valere tali clausole - Proposizione nei confronti dei comunisti non stipulanti - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
La domanda con la quale una parte fa valere le clausole di una divisione consensuale stipulata, mediante scambio delle rispettive quote di proprietà sui singoli beni in comunione, solo tra alcuni comproprietari dei beni da dividere, a differenza della domanda di accertamento degli effetti reali nei confronti di tutte le parti della divisione consensuale, non deve essere proposta necessariamente anche nei confronti dei comunisti che non hanno partecipato all'accordo, perché, essendo basata su un atto negoziale che di per sè è inidoneo a produrre lo scioglimento della comunione anche nei confronti degli altri, non incide sul diritto di questi (nella specie, una parte aveva ceduto, per uno degli immobili in comunione, la sua quota di proprietà ad uno dei comunisti che, a sua volta, aveva ceduto la sua quota di proprietà relativa ad altro immobile in comunione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)