Sez. 5, Sentenza n. 32398 del 16/03/2018 Cc. (dep. 13/07/2018) Rv. 273821 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Società "schermo" con attività fittizia - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", - priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare la società capofila dai debiti contributivi, il cui pagamento venne poi omesso, nonchè ottenere indebiti rimborsi iva e compensazioni - si traduce in quella del ruolo di "dominus" ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)