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Sez. 2, Sentenza n. 1261 del 24/04/1968 (Rv. 332787 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO CON SPORGENZE E RIENTRANZE RISPETTO AL CONFINE - LICEITA - DIRITTI DEL VICINO - COSTRUZIONE IN ADERENZA O IN APPOGGIO.*
Stato
decisa il 1968-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332787-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO CON SPORGENZE E RIENTRANZE RISPETTO AL CONFINE - LICEITA - DIRITTI DEL VICINO - COSTRUZIONE IN ADERENZA O IN APPOGGIO.*

Le norme relative alle distanze nelle costruzioni su fondi finitimi, di cui agli artt. 873 e segg. cod.civ., non vietano al proprietario che costruisce per primo di dare alla propria costruzione l'andamento di una linea spezzata, con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine. Il proprietario del fondo finitimo puo costruire in appoggio o in aderenza alla costruzione del vicino, ai sensi degli artt.875 e 877 cod. civ., limitatamente alla parte che si trovi sul confine o ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo, non puo quindi, chiedere che siano apportate alla costruzione del vicino modificazioni, che consentano una costruzione in appoggio o in aderenza piu estesa di quella indicata. Conforme alla sentenza n.2516-66, massima n.324855.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)