Sez. 1, Sentenza n. 5601 del 18/04/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169653 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ELEMENTI COSTITUTIVI - IDENTIFICAZIONE DEL DOLO CON LA FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ELEMENTI COSTITUTIVI - IDENTIFICAZIONE DEL DOLO CON LA FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Il dolo specifico del delitto previsto dall'art. 306 cod. pen. è costituito dal fine di commettere taluno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello stato, punibile con l'ergastolo o con la reclusione e non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Pertanto, poiché tale finalità non è elemento essenziale del delitto, rispetto al quale essa si pone come elemento secondario ed eventuale, non sussiste incompatibilità tra il delitto di banda armata e l'aggravante di cui all'art. 1 legge 5 febbraio 1980 n. 15. (V mass n 165634; (V mass n 164663, Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Legge 05/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)