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Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Testo in vigore al

Capo V. Procedura per la determinazione dell'indennizzo.

Art. 32

1. Avuta comunicazione dal Comitato forestale della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle Amministrazioni interessate circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo citato, l'Ispettorato forestale invitera' presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli Enti o delle Amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo.

2. Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, invitera' i proprietari e possessori suddetti e gli Enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che credera' di stabilire, ma in ogni caso non oltre il 30° giorno dall'invito.

3. Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprieta' costituenti uno o piu' corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con lo invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la meta' degli invitati, sara' indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sara' provveduto qualora gli intervenuti in numero della meta', nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

Art. 33

1. La comunicazione dei nomi degli arbitri sara' fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provochera' dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti.

Art. 34

1. Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto e' prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, se intendono che il Collegio arbitrale decida come amichevole compositore.

2. Questa dichiarazione delle parti potra' essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del Collegio arbitrale, e deve essere comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al presidente del Collegio.

Art. 35

1. Gl'inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato forestale.

2. Il Collegio fissera' la sua sede presso la Pretura del Mandamento in cui si trovano i boschi o la maggior parte di essi e sara' assistito dal cancelliere della Pretura che assumera' le funzioni di segretario.

Art. 36

1. Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facolta' di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale.

2. A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed alle limitazioni al godimento del bosco, nonche' tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta.

Art. 37

1. Il Collegio arbitrale stabilira' preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potra' delegare ad un componente di esso atti d'istruzione.

Art. 38

1. La sentenza dovra' contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge:

  1. a) l'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;

  2. b) i criteri della stima definitiva.

2. Nel dispositivo deve determinarsi l'indennizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a piu' proprietari.

Art. 39

1. L'originale della sentenza e' depositato nella Cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

2. Il cancelliere curera' la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne dara' notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura.

3. L'originale dell'atto di notificazione dovra' essere unito alla sentenza.

Art. 40

1. Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennita' ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento.

2. Le spese relative, nonche' quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando l'indennita' stabilita non supera quella gia' offerta.

3. Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne e' pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.

Capo VI. Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie.

Art. 41

1. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorita' di cui al comma 2° dell'articolo 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sara' fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto.

2. Tale valore sara' determinato in base alla media dei prezzi nei mercati piu' prossimi alle zone boscose della Provincia.

3. Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potra' in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

Art. 42

1. Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinera' sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.

2. Analogamente si procedera' nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui.

Art. 43

1. Il Comitato, su proposta dell'Ispettorato forestale, procedera' alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.

2. Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

3. Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.

Art. 44

1. Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in piu' od in meno superiori ai 25 per cento, il Comitato forestale provvedera' a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

2. Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e le variazioni saranno pubblicate per 15 giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati.

Art. 45

1. Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne fara' la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procedera' in conformita' del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.

2. Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcolera' il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art. 41, la quale pero' in niun caso potra' essere inferiore al prezzo, sul piu' prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.

3. Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potra' in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul piu' prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantita' di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantita' dovra' computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:

  1. 1) da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

  2. 2) da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

  3. 3) da kg. 1.5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.

Capo VII. Norme per la conciliazione delle contravvenzioni.

Art. 46

1. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonche' le guardie particolari nominate dai Comuni, dai Corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del testo unico di leggi 31 agosto 1907, n. 690, devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 da essi accertate.

2. Qualora l'infrazione alle disposizioni del R. decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'autorita' giudiziaria, per il procedimento a norma di legge, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'autorita' forestale.

3. Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovra' darne immediatamente avviso al prefetto od al sottoprefetto.

Art. 47

1. Gli agenti dei Comuni e degli altri Enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci.

Art. 48

1. L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, dara' corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. L'invito a versare la somma dovuta a titolo di pena puo' essere fatto contemporaneamente alla notificazione del verbale di contravvenzione.

3. La conciliazione per danni, merce' l'intervento dell'Ispettore forestale, puo' aver luogo solo nel caso che si provveda alla conciliazione della contravvenzione e dovra' essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazione di questa.

4. All'accordo delle parti potra' addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare.

Art. 49

1. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; pero' nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potra' farsi rappresentare dall'Ispettore capo del ripartimento.

Art. 50

1. Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potra' presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'ufficio del Registro della sede del ripartimento o la ricevuta del vaglia postale intestato all'ufficio stesso, comprovante il versamento dell'ammenda da lui dovuta.

2. Egli potra' altresi' inviare all'Ispettorato forestale la quietanza o la ricevuta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in carta libera.

3. Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda.

4. Gli uffici del Registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda dietro esibizione dell'invito alla conciliazione, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale.

Art. 51

1. Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informera' l'ufficio del Registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta.

2. Inviera' inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contravventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda.

Art. 52

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 24, 25 e 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettore capo forestale redigera' processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia avvenuta anche per i danni, lo fara' constatare nel verbale suddetto.