Sez. 4, Sentenza n. 12035 del 22/05/1989 Ud. (dep. 09/09/1989) Rv. 182030 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DI MISURA SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA MISURA APPLICATA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DI MISURA SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA MISURA APPLICATA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
La sanzione sostitutiva della pena, applicata su richiesta dell'imputato ex art. 77 legge 25 novembre 1981, n. 689, non può essere sospesa condizionalmente non essendo una vera e propria pena e comportando l'immediata Estinzione del reato; Estinzione che non potrebbe essere duplicata con il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 163 codice penale. Ne consegue che la possibilità, concessa all'imputato dal prefato art. 77, di evitare il giudizio accettando preventivamente l'irrogazione di una sanzione sostitutiva, fa sì che l'effettiva esecuzione di tale sanzione costituisca il "prezzo" (il sinallagma, cioè) dell'immediata Estinzione del reato. (Conf mass n 173577; (Conf mass n 173634).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)