Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 12/04/1976 (Rv. 379975 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - CARATTERE DI VINDICATIO DUPLEX INCERTAE PARTIS - CONSEGUENZA - PRINCIPIO ACTORE NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR - INAPPLICABILITA - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INCERTEZZA - NECESSITA ASSOLUTA - RICORSO AD OGNI POSSIBILE DATO PRESUNTIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - CARATTERE DI VINDICATIO DUPLEX INCERTAE PARTIS - CONSEGUENZA - PRINCIPIO ACTORE NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR - INAPPLICABILITA - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INCERTEZZA - NECESSITA ASSOLUTA - RICORSO AD OGNI POSSIBILE DATO PRESUNTIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Dalla peculiare natura dell'Azione di regolamento dei confini, la quale ha il carattere di una vindicatio duplex incertae partis, ed e conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adito con tale Azione e obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in Mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo. (V 2352/72, mass n 359744; (V 3039/69, mass n 342950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)