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Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 12/04/1976 (Rv. 379975 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - CARATTERE DI VINDICATIO DUPLEX INCERTAE PARTIS - CONSEGUENZA - PRINCIPIO ACTORE NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR - INAPPLICABILITA - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INCERTEZZA - NECESSITA ASSOLUTA - RICORSO AD OGNI POSSIBILE DATO PRESUNTIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379975-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - CARATTERE DI VINDICATIO DUPLEX INCERTAE PARTIS - CONSEGUENZA - PRINCIPIO ACTORE NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR - INAPPLICABILITA - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI INCERTEZZA - NECESSITA ASSOLUTA - RICORSO AD OGNI POSSIBILE DATO PRESUNTIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Dalla peculiare natura dell'Azione di regolamento dei confini, la quale ha il carattere di una vindicatio duplex incertae partis, ed e conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adito con tale Azione e obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in Mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo. (V 2352/72, mass n 359744; (V 3039/69, mass n 342950).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)