diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 269 del 2004

Decisione
decisa il 2004-07-08, depositata il 2004-07-23
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:269
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 28696

  • Parlamento
  • Insindacabilità
  • Processo penale nei confronti di deputato per dichiarazioni rese nel corso di un pubblico comizio trasmesso in diretta televisiva e in varie repliche
  • Delibera di insindacabilità della camera di appartenenza
  • Conflitto tra poteri dello stato promosso dal tribunale di taranto, ii sezione penale
  • Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo
  • Ammissibilità del conflitto e provvedimenti conseguenti.
Leggi la massima
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 novembre 2002, di insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Taranto ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.

Norme impugnate

  • deliberazione della Camera dei deputati 27 novembre 2002

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito, promosso dal Tribunale di Taranto - II sezione penale, con ricorso depositato il 29 aprile 2003 ed iscritto al n. 243 del registro ammissibilità conflitti. Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Giancarlo Cito, per il reato di diffamazione aggravata, il Tribunale di Taranto, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 29 aprile 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 2002, con la quale la Camera medesima ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato dinanzi allo stesso Tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il Tribunale, dopo aver riportato le dichiarazioni emesse dal parlamentare nel corso di un pubblico comizio trasmesso in diretta su una emittente televisiva e mandato in onda più volte nei giorni successivi, afferma che le espressioni contestate come diffamatorie all'on. Cito non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare, trattandosi di opinioni espresse nel corso di un comizio tenutosi in una piazza della città di Taranto, non riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare, né riferibili a temi di natura politica; che il ricorrente lamenta in particolare che le motivazioni espresse dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere - secondo cui le frasi in questione atterrebbero ad un contesto politico, sia pure locale, e, in particolare, come riferito dal deputato medesimo, ad una polemica partitica nei confronti di un consigliere circoscrizionale appartenente alla sua lista - sarebbero contrastanti con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di immunità parlamentari; che il deliberato della Camera si baserebbe, ad avviso del Tribunale ricorrente, sull'erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica del deputato, indipendentemente dall'esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari; che la predetta delibera, di cui il Tribunale chiede l'annullamento, determinerebbe quindi una ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.
punto 2
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata soltanto a delibare se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Taranto è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene; che, allo stesso modo, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, considerata illegittima, della Camera dei deputati, che ha qualificato le dichiarazioni espresse da un proprio membro come insindacabili, in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Taranto ricorrente; b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Fernanda CONTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze