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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3001 del 13/02/2015 (Rv. 634633 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Esito di un procedimento di accertamento - Efficacia temporalmente illimitata - Modificabilità in ogni tempo - Istanza del contribuente e correzione dei propri errori - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634633-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento, la rendita catastale, che non è il fatto costitutivo di alcuna obbligazione tributaria, ma il risultato di un procedimento di tipo accertativo, strumentale alla determinazione del valore economico di un bene, rilevante ai fini di una pluralità d'imposte, ha un efficacia illimitata nel tempo, ma non definitiva, per cui, come all'Ufficio finanziario va riconosciuto, oltre il termine di 12 mesi di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il potere d'intervenire per rettificare la rendita proposta dal contribuente, quest'ultimo può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di eventuali dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)