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Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Testo in vigore al

Art. 70

1. Per gli impiegati civili e militari, passati in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o societa' concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualita' di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.

2. Le amministrazioni e le societa' alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'articolo 65.

Capo 2°. Contributi erariali nel pagamento degli interessi - Modalita', limitazioni e decadenza dal beneficio.

Art. 71

1. Sui mutui concessi in base al presente testo unico, dagli istituti indicati negli articoli 1 e 4, agli enti, alle societa' e loro soci di cui all'art. 16, puo' lo Stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che, agli effetti anche di tutte le agevolazioni contenute in detto testo unico, le case siano state costruite entro il 31 dicembre 1937. Questo termine di costruzione e' prorogato al 30 giugno 1938 a favore delle cooperative edilizie sempre quando il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.20

2. Per gli istituti ed enti autonomi per case popolari e per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato il termine di costruzione e' fissato al 31 dicembre 1938, indipendentemente dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo.89

3. Gli enti o le societa' indicati ai nn. 6° ed 8° dell'art. 16 possono ottenere il beneficio del contributo erariale a condizione che costruiscano case a proprieta' indivisa ed inalienabile, e, in caso di scioglimento, cedano i loro stabili ad istituti per case popolari.

4. Il contributo e' corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato.

5. Puo' essere anche concesso il contributo nel pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle costruzioni.

6. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il Ministero dei lavori pubblici corrisponde il relativo contributo.

7. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

8. Per provvedere al pagamento del contributo erariale sono stanziate di anno in anno nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, le somme all'uopo autorizzate in virtu' delle seguenti disposizioni:

9. R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 521, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; legge 7 aprile 1921, n. 463; legge 20 agosto 1921, n. 1177; R. decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1667, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2173; R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1044, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, convertito nella legge 22 maggio 1927, n. 909; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 17 maggio 1928, n. 1030, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1928-29 per il Ministero dei lavori pubblici; autorizzazione di spesa disposta in base al R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612. convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1583, che approva variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1930-31; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 26 marzo 1931, n. 307, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1931-32 per il Ministero dei lavori pubblici; R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 658, di variazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1931-32; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 24 marzo 1932, n. 316 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 3 aprile 1933, n. 388 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34; R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 430 convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1114; autorizzazione di spesa disposta in base alla legge 25 gennaio 1934, n. 156 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1934-35; autorizzazione di spese disposta in base alla legge 29 aprile 1935, n. 603 che approva lo stato di previsione delle spese per l'esercizio 1935-36; legge 20 aprile 1936, n. 756, legge 29 aprile 1937, n. 787 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2245.

10. Il contributo erariale puo' anche essere accordato in rapporto a mutui concessi dagli istituti enumerati nell'art. 1, a comuni ed enti morali che si propongono la costruzione di alberghi popolari da locale per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

11. Qualora gli enti e le societa' non portino a termine le costruzioni per le quali abbiano ottenuto il contributo suddetto, tale beneficio si trasferisce all'originario istituto finanziatore purche' assicuri la continuazione ed il compimento delle costruzioni stesse.1323

Art. 73

1. Le disponibilita' di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.

2. Le suddette disponibilita' possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui gia' concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

3. Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la meta' al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra meta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Art. 74

1. Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal gia' concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilita' di proseguirle.

Titolo V. Progetti per costruzioni fruenti di contributo erariale. Appalti e collaudi

Capo 1°. Approvazione dei progetti, degli appalti, delle spese gravanti sui mutui e delle proposte di transazione - Norme di esecuzione, tecniche e contabili - Regolamento dei rapporti dipendenti dai collaudi.

Art. 75

1. Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuando costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto.

2. Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto Ministero, previo parere dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, del competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi.

3. Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.

Art. 76

1. Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte.

2. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potra' seguire a trattativa privata.

Art. 77

1. I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente Ispettore superiore, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi gia' pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 78

1. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilita' dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:

  1. 1) il giornale dei lavori;

  2. 2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;

  3. 3) il registro di contabilita';

  4. 4) il sommario del registro di contabilita'.

2. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.

Art. 79

1. Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.

Art. 80

1. Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando cosi' prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto.

2. I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni, qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.

Capo 2°. Collaudi e ricorsi - Approvazione dei collaudi e dei reparti delle spese. - Opere incollaudabili ed esclusioni dal contributo. - Controversie con le imprese.

Art. 81

1. L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, e' affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.

2. La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni.

3. Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, puo' essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformita' dei progetti approvati.

Art. 82

1. Il direttore dei lavori non puo' essere nominato collaudatore dei medesimi.

2. Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprieta' ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

3. Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

Art. 83

1. Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.

2. Il collaudatore inadempiente puo' essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Art. 84

1. La relazione definitiva di collaudo col reparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale e' tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi.

2. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il reparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.

3. Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, e' ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 85

1. Il collaudo ed il reparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che puo' rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese.

2. Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, il competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di L. 200.000, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entita'.

3. A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del Ministro, le controversia e le riserve possono anche essere conto sopra esaminate o decise in corso d'opera.

4. Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti e' salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di Conto dello Stato.

Art. 86

1. Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore od impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del Ministro il quale, con provvedimento insindacabile, puo' rifiutarla.

Art. 87

1. Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, puo' essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici, in conformita' delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilita', a carico della impresa.

Art. 88

1. Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma e' determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 e' elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.

2. Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali puo' essere conservato il contributo erariale.

3. Il giudizio della Commissione di vigilanza e' insindacabile.

Titolo VI. Norme speciali riflettenti i soci e gli alloggi delle cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale. Diritto di abitazione nelle cooperative a proprieta' indivisa anche se non fruenti di contributo.

Capo 1°. Cariche sociali - Cooperative a proprieta' indivisa e individuale. Requisiti per l'ammissione a socio e ad aspirante socio - Attribuzione degli alloggi.

Art. 89

1. I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.