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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 95 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-22, depositata il 1989-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:95
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15181

  • Edilizia e urbanistica
  • Reati edilizi
  • Giudizio penale in corso
  • Presentazione della domanda di sanatoria
  • Sospensione dell'azione penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988, 704/1988 e 1098/1988.

Norme impugnate

  • art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Santamaria Angelo, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando la pratica impossibilità od il differimento a tempo indeterminato dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il P.M.; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è già stata dichiarata infondata con sentenza n. 370 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanze n. 704 e 1098 del 1988; che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Avola con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze