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Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 29/11/1977 (Rv. 388826 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE SULLA NULLITA - PASSAGGIO AL GIUDIZIO RESCISSORIO DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE - CENSURA DELLA SENTENZA ARBITRALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA NELLA SUA PARTE RESCINDENTE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE STESSE PREDETTE NORME O PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388826-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE SULLA NULLITA - PASSAGGIO AL GIUDIZIO RESCISSORIO DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE - CENSURA DELLA SENTENZA ARBITRALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA NELLA SUA PARTE RESCINDENTE - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE STESSE PREDETTE NORME O PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La sentenza arbitrale e soggetta a impugnazione sia in quanto contenente Disposizioni contraddittorie (art 829 n 4, cod proc civ), sia per inosservanza delle regole di diritto (art 829 cit, secondo comma, che pero fa salvo il caso in cui gli arbitri siano stati autorizzati dalle parti a decidere secondo equita), ossia per un motivo analogo a quelli previsti, per il ricorso per Cassazione, dall'art 360 n 3 cod proc civ. e nel caso in cui l'impugnazione abbia avuto esito positivo, con cio esaurendo la parte rescindente della sua pronuncia, lo stesso giudice puo passare al giudizio rescissorio, decidendo immediatamente nel merito ovvero ordinando una nuova istruzione, ai sensi dell'art 830 cod proc civ. da cio consegue che il giudice dell'impugnazione ben puo, nella parte rescindente della sua pronuncia, censurare la sentenza arbitrale per violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti, e che contro detta pronuncia puo ricorrersi per Cassazione per violazione delle stesse norme, ovvero per difetto di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)