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Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 16/11/1973 (Rv. 366808 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - IN GIUDIZIO PENALE ESTINTO PER AMNISTIA - FONTE PROBATORIA ESCLUSIVA - CONFIGURABILITA - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366808-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - IN GIUDIZIO PENALE ESTINTO PER AMNISTIA - FONTE PROBATORIA ESCLUSIVA - CONFIGURABILITA - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge, ancorche sia intervenuta l'amnistia, ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento circa la sufficienza di tali prove e la superfluita di ulteriori indagini non e soggetto al Sindacato della Corte di Cassazione, purche sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori logici o giuridici. (Conf 2464/71, mass n 355082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)