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Sez. 3, Sentenza n. 116 del 11/01/1967 (Rv. 325797 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOZIONE DI RESIDENZA - VALORE PRESUNTIVO DELLE RISULTANZE ANAGRAFICHE - PROVA CONTRARIA.*
Stato
decisa il 1967-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325797-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - NOZIONE DI RESIDENZA - VALORE PRESUNTIVO DELLE RISULTANZE ANAGRAFICHE - PROVA CONTRARIA.*

Ai fini della Determinazione del luogo di residenza di una persona destinataria di una notificazione, deve aversi riguardo al luogo della effettiva residenza -di fatto-. Le risultanze anagrafiche non hanno piena efficacia probatoria, ma un mero valore presuntivo che, come tale, puo essere vinto da prova contraria, desumibile da qualsiasi idonea fonte di convincimento. (Conf.1051-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)