Sez. L, Sentenza n. 3168 del 09/05/1983 (Rv. 428075 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AFFERENTE AL PERIODO DI "SERVIZIO MILITARE" - DISCIPLINA EX ART. 49 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - MILITANZA VOLONTARIA NELLA GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - EQUIPARAZIONE A QUELLA CONSIDERATA DALL'INDICATO ART. 49 ED INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI QUESTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 915 DEL 1978 ED ALLA LEGGE N. 369 DEL 1958 - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AFFERENTE AL PERIODO DI "SERVIZIO MILITARE" - DISCIPLINA EX ART. 49 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ - MILITANZA VOLONTARIA NELLA GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - EQUIPARAZIONE A QUELLA CONSIDERATA DALL'INDICATO ART. 49 ED INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI QUESTO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 915 DEL 1978 ED ALLA LEGGE N. 369 DEL 1958 - INSUSSISTENZA.*
L'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in tema di riconoscimento della contribuzione figurativa afferente al periodo di "servizio militare", essendo formulata in modo da ricomprendere in termini specifici e tassativi tutti i casi rispetto ai quali, a richiesta degli interessati, sono considerati utili, ai fini sia del diritto che della Determinazione della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria, i periodi del servizio suddetto e quelli equiparati, non consente di ritenere sussistenti lacune colmabili con il ricorso alla interpretazione analogica, dovendosi invece considerare come volutamente escluse dal beneficio le categorie non comprese in tale specifica elencazione, quale è quella di coloro che abbiano prestato militanza come volontari della guardia nazionale repubblicana della Repubblica sociale italiana, il cui ordinamento non è stato, peraltro, recepito in quello dello stato italiano, ma dal medesimo ripudiato (art. 1 del d.l.l. 5 ottobre 1944 n. 249), restando conseguentemente esclusa qualsiasi possibilità di equiparazione di detta militanza a quella considerata nel menzionato art. 49 della legge n. 153 del 1969 e di interpretazione estensiva di tale ultima norma, senza che questa violi il principio costituzionale di uguaglianza, con riferimento ad altre Disposizioni che pur considerando utili ad altri fini (pensioni di guerra) la stessa situazione esclusa da detta norma (art. 3 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915) ovvero al medesimo fine (riconoscimento della contribuzione figurativa) situazioni diverse (legge 2 aprile 1958 n. 369 relativa al servizio non volontariamente prestato nelle forze armate tedesche o in formazioni da queste organizzate).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/10/1944 num. 249 art. 1, Legge 02/04/1958 num. 369, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)