Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 02/02/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201106 - 01
Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Provvedimento abnorme - Ricorribilità - Interesse ad impugnare - Necessità - Fattispecie: trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto nuovo o diverso - Impugnabilità da parte dell'imputato - Esclusione.
Impugnazioni - Interesse ad impugnare
In tema di impugnazione, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avere interesse. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell'art. 521 cod. proc. pen. non consenta la modifica della contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. con estensione oggettiva (quantità di droga illecitamente detenuta) e soggettiva (concorso con due coimputati anziché con uno) e trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede a richiesta nuovo decreto di rinvio a giudizio con l'imputazione modificata. In tal caso, l'interesse ad impugnare l'ordinanza del Tribunale è del P.M., che si vede coartato dal Tribunale nelle modalità di esercizio dell'azione penale, mentre quel provvedimento non viola alcun diritto dell'imputato che, pertanto, non ha interesse all'impugnazione: se il Tribunale avesse, infatti, adottato la via alternativa e corretta di consentire la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen., la posizione dell'imputato non sarebbe cambiata. Egli avrebbe dovuto difendersi dalla più ampia imputazione così come nel dibattimento conseguente al nuovo decreto di rinvio a giudizio, senza lesione dei diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)