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Sez. 1, Sentenza n. 1231 del 19/02/1990 (Rv. 465413 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SENTENZA DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA FUNZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA DICHIARAZIONE DELLE NULLITÀ DELLE PROVE E DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465413-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SENTENZA DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA FUNZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELLA MANCATA DICHIARAZIONE DELLE NULLITÀ DELLE PROVE E DEGLI ATTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il giudice d'appello, dopo aver rilevato l'incompetenza (funzionale) del giudice di primo grado, ne abbia dichiarato priva di effetti la sentenza, non è ammissibile, per difetto d'interesse processuale attuale, il ricorso per Cassazione che sul presupposto della Invalidità, e non dell'inefficacia, di detta sentenza deduca che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli Atti e delle prove del giudizio di primo grado, atteso che il giudizio sulla validità o meno delle prove già raccolte, attiene non al processo definito bensì a quello futuro e deve essere risolto in via autonoma ed esclusiva dal giudice competente, cui a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. sia rimesso l'esame del merito della causa. (V 5151/87, mass n 453762; (V 1145/84, mass n 433282).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)