Sez. 1, Sentenza n. 2117 del 24/11/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157867 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - DISCIPLINA NORMATIVA - CONDIZIONI.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - DISCIPLINA NORMATIVA - CONDIZIONI.*
La liceità del porto di coltello è condizionata alla lunghezza della lama che non superi i sei centimetri ed è per questo necessario che il manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in spessore cm. 9 per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata. Ne consegue che, venendo meno anche una sola di queste tre condizioni il porto rimane illecito se non ne è giustificato il motivo. (V mass n 139340; (V mass n 114684).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 45, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)