Sez. 5, Sentenza n. 17002 del 05/10/2012 (Rv. 624026 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Competenza - Previsioni del codice di procedura penale - Irrilevanza - Luogo in cui si trova la sede dell'azienda - Rilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prevista dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura amministrativa e può essere rilasciata, a prescindere dalle regole di competenza fissate dal codice di procedura penale, dal dirigente dell'Ufficio di Procura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'azienda da sottoporre a verifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)